Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che possa arrecare "pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".
Non è invece richiesta autorizzazione paesaggistica per i seguenti interventi (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149):
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
- interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territori
- il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche i seguenti interventi e opere (Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, art. 2, com. 1):
- interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica elencati nell'allegato A
- particolari categorie di interventi esonerate dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica ed elencate nell'articolo 4.
Anche se per questi interventi e opere non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, è possibile presentare comunicazione per notificare al parco l'esecuzione dei lavori.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 15:39.37